- 26 Marzo 2025
- Posted by: Dott. Edoardo Rivola
- Categoria: Dlgs 231/01, P.A. e Organismi partecipati, Società di capitali

Cassazione Penale, 31665/24 – Gli infortuni sul lavoro rilevano anche in trasferta ma in presenza di adeguata organizzazione non provocano responsabilità di impresa
Il caso riguarda una multinazionale italiana operante nel settore petrolifero e relativa al sequestro ed al successivo decesso di due dipendenti in territorio libico.
Due sono i punti essenziali trattati.
La sentenza della Cassazione 31665/2024 rappresenta infatti un punto importante sul tema della sicurezza per i lavoratori all’estero; anche le trasferte di lavoro vanno considerate parte importante delle attività dei delle imprese ed è quindi dovere di queste ultime garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Inoltre, per la Cassazione, nel caso in cui l’ente abbia adottato un Modello organizzativo ed abbia operato in un contesto di generale corretto adempimento degli obblighi antinfortunistici, non sussiste la responsabilità della società. In questo caso, la negligenza e la mancata applicazione di regole da parte del delegato alla sicurezza o di altri soggetti aziendali, esclude la responsabilità del soggetto giuridico ex d.lgs. 231/2001.
La sentenza in esame conferma come l’adozione del Modello 231, contestualmente ad una organizzazione aziendale attenta alla SSLL e all’art. 30 del D.lgs. n. 81/08, possa rappresentare causa di esclusione della responsabilità dell’ente per l’infortunio dovuto all’imprevedibile negligenza del delegato alla sicurezza.