- 21 Aprile 2025
- Posted by: Dott. Edoardo Rivola
- Categoria: Dlgs 231/01, P.A. e Organismi partecipati, Società di capitali

L’illiceità del bilancio e la nullità della deliberazione assembleare per carenze nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione
Interessante sentenza del Tribunale delle Imprese di Firenze del 31/10/2023 che ha il pregio di ricordare l’importanza dei contenuti informativi della nota integrativa e della relazione sulla gestione da cui deve desumersi “l’intera gamma delle informazioni che la legge impone siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte…”.
Interessante perché troppo spesso si “banalizza” la redazione del progetto di bilancio e soprattutto delle nota integrativa e della relazione sulla gestione, che vengono “automatizzate” al punto che non così frequente trovarne di “complete” dal punto di vista informativo.
In pratica, la finalità dei documenti che compongono il bilancio di esercizio non è solo quella di misurare il risultato di esercizio ma anche di fornire tutte le informazioni richieste dall’art. 2423 c.c..
I principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore, pur dovendo essere applicati sulla base di norme tecniche (principi contabili), “integrano precetti giuridicamente cogenti, alla cui violazione conseguono l’illiceità del bilancio e la nullità della deliberazione assembleare con cui è stato approvato”.
Tutto ciò si traduce in un assunto fondamentale: il principio di chiarezza è indipendente da quello di correttezza e veridicità del bilancio e esprime l’obiettivo fondamentale del legislatore di garantire la massima trasparenza dei dati di bilancio che portano ai risultati finali.
Nel caso di specie il Tribunale ha sentenziato la nullità della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio e tale circostanza può riflettersi sulle responsabilità degli amministratori.